Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 3 nov 2020
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all', si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;143#art-4

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