Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 3 nov 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;143#art-1