Convenzione Quadro
Art. 6
Effetti della Convenzione
In vigore dal 24 ott 2020
- Effetti della Convenzione
Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata in modo da:
a. limitare o ledere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;
b. incidere su disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
c. creare diritti azionabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-01;133#art-cq-6