Convenzione Quadro
Art. 5
Leggi e politiche sul patrimonio culturale
In vigore dal 24 ott 2020
- Leggi e politiche sul patrimonio culturale
Le Parti si impegnano:
a. a riconoscere l'interesse pubblico associato ad elementi del patrimonio culturale in funzione della loro importanza per la società;
b. a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
c. ad assicurare che, nel contesto specifico di ciascuna Parte, esistano disposizioni legislative per l'esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito nell';
d. a favorire un clima economico e sociale che favorisca la partecipazione alle attività del patrimonio culturale;
e. a promuovere la protezione del patrimonio culturale quale elemento prioritario degli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo sostenibile, di diversità culturale e di creatività contemporanea;
f. a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
g. a formulare strategie integrate per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-01;133#art-cq-5