Convenzione
Art. 29
DIRITTO AI BENEFICI
In vigore dal 5 ago 2020
DIRITTO AI BENEFICI
Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'attenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;92#art-c-29