Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 21 dic 2019
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell' dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;153#art-rd-4