Accordo

Art. 2

In vigore dal 21 dic 2019
Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse. Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;153#art-a-2

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