Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 20 dic 2019
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli del Trattato di cui all', comma 1, lettera a), valutati in euro 57.904 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli , pari a euro 6.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli del Trattato di cui all', comma 1, lettera b), valutati in euro 30.382 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli , pari ad euro 16.950 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l', commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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