Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 18 dic 2019
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione dell' del Trattato di cui all', valutati in euro 20.064 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall' del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l', commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;147#art-rd-3