Art. 25
Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
In vigore dal 2 nov 2019
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all', comma 1, definisce le deroghe previste all' e all'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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