Art. 22

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013

In vigore dal 2 nov 2019
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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