Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 27
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
In vigore dal 21 ago 2019
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Milano, il giorno 8 del mese di settembre 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana
(firma illeggibile)
Per il Governo della Repubblica del Kenya
(firma illeggibile)
Storico versioni
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