Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 21 ago 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' del Trattato di cui all', comma 1, lettera a), e dall' del Trattato di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;91#art-rd-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo