Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20 ago 2019
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all', comma 1, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri previsti dall', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;87#art-4

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