Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 20 ago 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;87#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo