Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 lug 2019
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all' della presente legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui al predetto articolo 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-07-19;66#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo