Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 23 lug 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-19;66#art-2