Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 23 lug 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-19;66#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo