Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 22 mag 2019
1. All'attuazione dell'Accordo di cui all' si provvede ai sensi dell', commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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