Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 22 mag 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;40#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunita' europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilita' di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo