Art. 6
LEGGE 12 aprile 2019, n. 31
In vigore dal 19 apr 2020
Disposizioni di coordinamento
1. All', comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile».
2. All', comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile».
Note all':
Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge:
« (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;
c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'art. 2359, primo comma, numero 3), all'art. 2497-septies e all'art. 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».
Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 (Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea), come modificato dalla presente legge:
« (Ambito di applicazione e oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.
2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.».
Storico versioni
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