Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 13 feb 2019
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli oneri previsti dall', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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