Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 13 feb 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2019-01-17;11#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo