Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 12 feb 2019
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 gennaio 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-01-16;9#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo