Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 12 feb 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all' della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;9#art-2

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