Protocollo
Art. 6
Esenzioni
In vigore dal 8 feb 2019
1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:
a) caso fortuito o forza maggiore; e
b) eventi bellici o agitazioni sociali.
2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-01-16;7#art-p-6