Protocollo

Art. 6

Esenzioni

In vigore dal 8 feb 2019
1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni: a) caso fortuito o forza maggiore; e b) eventi bellici o agitazioni sociali. 2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-01-16;7#art-p-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo