Protocollo

Art. 5

Misure di risposta

In vigore dal 8 feb 2019
1. In caso di danno, fatti salvi eventuali obblighi imposti dall'autorità competente, le parti impongono all'operatore o agli operatori appropriati di: a) informare immediatamente l'autorità competente; b) valutare il danno; e c) adottare appropriate misure di risposta. 2. L'autorità competente: a) individua l'operatore che ha causato il danno; b) valuta il danno; e c) stabilisce le misure di risposta che l'operatore è tenuto ad adottare. 3. Qualora le informazioni pertinenti, incluse informazioni scientifiche disponibili oppure informazioni disponibili nel centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indichino che sussiste una sufficiente probabilità che, se non si assumono tempestivamente misure di risposta, si verificherà un danno, l'operatore è tenuto ad adottare appropriate misure di risposta per evitare il danno. 4. L'autorità competente può adottare appropriate misure di risposta, in particolare se l'operatore ha omesso di farlo. 5. L'autorità competente ha il diritto di imporre all'operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione del danno e per l'adozione di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto interno le parti possono disciplinare altre situazioni in cui l'operatore può non essere tenuto a sostenere i costi e le spese. 6. Le decisioni dell'autorità competente che impongono all'operatore di adottare misure di risposta dovrebbero essere motivate. Le decisioni dovrebbero essere notificate all'operatore. Il diritto interno prevede mezzi di ricorso, ivi inclusa la possibilità del ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro le decisioni. Conformemente al diritto interno, l'autorità competente informa l'operatore dei mezzi di ricorso disponibili. I mezzi di ricorso non impediscono all'autorità competente di adottare misure di risposta appropriate, nelle opportune circostanze, salvo altrimenti disposto dal diritto interno. 7. Nel recepire il presente articolo e nel definire le specifiche misure di risposta che l'autorità competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di responsabilità civile. 8. Le misure di risposta sono attuate in conformità al diritto interno.
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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;7#art-p-5

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