Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 7 feb 2019
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo