Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 7 feb 2019
1. Per le finalità dell'Accordo di cui all', relativamente agli , è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Disposizioni finanziarie (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo