Art. 4

LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117

In vigore dal 27 ott 2018
Clausola di invarianza finanziaria 1. Salvo quanto previsto dall', comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° ottobre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117 (Art. 4 Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.) — Testo vigente | Portale Normativo