Art. 3

LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117

In vigore dal 27 ott 2019
Incentivi per l'acquisto dei dispositivi 1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche nella forma di contributi, limitate nel tempo.
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