Art. 8
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4
In vigore dal 16 feb 2018
Norme in materia di diritto di accesso ai servizi
di assistenza agli orfani per crimini domestici
1. In attuazione degli della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:
a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonchè di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all':
- La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
(Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/57 del 14.11.2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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