Art. 2

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4

In vigore dal 16 feb 2018
Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»; b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata». Note all': - Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso: 1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3. con premeditazione; 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2018-01-11;4#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4 (Art. 2 Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.) — Testo vigente | Portale Normativo