Art. 2
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4
In vigore dal 16 feb 2018
Modifiche all'articolo 577 del codice penale
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».
Note all':
- Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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