Art. 4

Clausola di invarianza

In vigore dal 22 dic 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione di quelli di cui all', paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Gli eventuali oneri derivanti dall' dell'Accordo di cui all' sono sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;194#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di invarianza (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo