Art. 4
4 / 5Clausola di invarianza
In vigore dal 22 dic 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione di quelli di cui all', paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall' dell'Accordo di cui all' sono sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-12-04;194#art-4