Allegato
Art. 50
Emendamenti
In vigore dal 23 dic 2017
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Emendamenti
1.
a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale da parte del Consiglio dei governatori ma entrano in vigore solo dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri.
L'emendamento è considerato accettato a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo può, a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.
3. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.
Storico versioni
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