Allegato

Art. 47

Immunità fiscale

In vigore dal 23 dic 2017
. Immunità fiscale 1. Nel campo delle attività ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, così come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al più a commissioni dei servizi resi. 2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attività del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto è possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti nè alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro. 3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri. Ai fini del presente , paragrafo 3, ogni soggetto che in virtù del proprio domicilio o dimora abituale è sottoposto alle leggi fiscali di un Membro è considerato come stabilito nel territorio del Membro interessato. 4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, nè sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di alcuna natura: a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito; oppure b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-47

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Immunità fiscale (Art. 47 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo