Allegato alla Convenzione XFEL

Art. 32

Nullità parziale

In vigore dal 23 dic 2017
Nullità parziale Qualora una delle disposizioni del presente Statuto risultasse o diventasse nulla o invalida interamente o in parte, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni. La disposizione non valida è sostituita da una disposizione valida che, per quanto possibile, ne riprenda pienamente lo spirito e lo scopo. Lo stesso principio si applica nel caso in cui nel presente Statuto sia stata omessa una questione che, invece, avrebbe dovuto esservi disciplinata.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-aac-32

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Nullità parziale (Art. 32 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo