Art. 32 · Nullità parziale
Allegato alla Convenzione XFEL

Art. 32

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Nullità parziale

In vigore dal 23 dic 2017
Nullità parziale Qualora una delle disposizioni del presente Statuto risultasse o diventasse nulla o invalida interamente o in parte, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni. La disposizione non valida è sostituita da una disposizione valida che, per quanto possibile, ne riprenda pienamente lo spirito e lo scopo. Lo stesso principio si applica nel caso in cui nel presente Statuto sia stata omessa una questione che, invece, avrebbe dovuto esservi disciplinata.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-aac-32