Allegato alla Convenzione XFEL
Art. 26
Rimborso o assegnazione forzata di QUOTE
In vigore dal 23 dic 2017
Rimborso o assegnazione forzata di QUOTE
Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio è consentito previo consenso del Socio interessato.
Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio, in assenza del consenso dello stesso, è consentito nei seguenti casi:
a) il patrimonio del Socio è oggetto di una procedura di insolvenza ovvero l'istanza di apertura della procedura di insolvenza è stata respinta per insufficienza di attivo;
b) la QUOTA/E del Socio è/sono oggetto di una procedura di esecuzione forzata, a condizione che detta procedura non sia stata sospesa entro un termine di 3 mesi e/o che la QUOTA/E non sia/siano stata/e liquidata/e entro tale termine;
c) il Socio è venuto meno agli obblighi fondamentali previsti dal presente Statuto o da altri regolamenti relativi alla Società, incluso il caso in cui il Socio abbia accumulato un ritardo superiore ai tre anni nei conferimenti in denaro o in natura.
Nei casi elencati sopra, il Socio interessato non ha diritto di voto in merito alla decisione di rimborso e i suoi voti non verranno presi in considerazione nel determinare la maggioranza raggiunta.
Egli è nondimeno autorizzato ad assistere alla riunione dell'Assemblea relativa al suo caso e ha il diritto di giustificarsi prima che l'Assemblea deliberi in merito al rimborso o all'assegnazione.
In caso di rimborso, il Socio interessato riceve dalla Società un corrispettivo pari al valore nominale delle proprie QUOTE. Nei casi 2.a) e 2.b), un potenziale acquirente non diventa Socio, ma riceve un corrispettivo pari al valore nominale delle relative QUOTE.
L'Assemblea può decidere, a maggioranza qualificata, che le QUOTE vengano assegnate, piuttosto che rimborsate:
a) ad uno o più Soci rimanenti che abbiano manifestato la volontà di rilevare le stesse, oltre alle QUOTE già in loro possesso oppure
b) ad un nuovo Socio, ai sensi dell'
dietro pagamento di un corrispettivo di pari importo, come previsto al precedente comma 3. Ciò è possibile anche rimborsando una parte della/e QUOTA/E e assegnando l'altra parte. Il corrispettivo viene versato dai Soci ai quali sono assegnate le QUOTE o parti di esse.
La validità del rimborso o della assegnazione non è subordinata all'esecuzione del pagamento del corrispettivo.
Qualunque decisione relativa al rimborso o all'assegnazione di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all'atto della registrazione della delibera dell'Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-aac-26