Allegato alla Convenzione XFEL
Art. 23
Invenzioni
In vigore dal 23 dic 2017
Invenzioni
Per le invenzioni a opera del personale della Società, la Società applica la legge tedesca in materia di invenzioni dei dipendenti (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ArbnErfG). Qualora la Società decida di non richiedere il brevetto in uno o più Stati, il dipendente autore dell'invenzione può, con il consenso della Società, presentare domanda di brevetto a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio.
Per le invenzioni ad opera del personale distaccato da uno dei Soci presso la Società, nello svolgimento del proprio lavoro presso la stessa, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Nel rispetto delle disposizioni di legge o contrattuali applicabili alle invenzioni dei dipendenti, il Socio che ha distaccato il dipendente in questione è titolare di tutti i diritti sulle invenzioni ottenute esclusivamente dal dipendente distaccato.
Il Socio che ha distaccato il dipendente in questione ha il diritto di depositare domanda di brevetto in qualsiasi Stato, a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio, al fine di proteggere tali invenzioni. La Società e gli altri Soci hanno il diritto di utilizzare le invenzioni gratuitamente, a scopo di ricerca, nonché quello di ottenere una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni più favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi.
Inoltre, il Socio titolare dei diritti non può rifiutarsi, su richiesta di un altro Socio, di rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o negli Stati dei Soci una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni eque e ragionevoli. Tramite accordo contrattuale tra i Soci interessati e la Società ovvero su decisione dell'Assemblea, si potranno individuare talune invenzioni rispetto alle quali il Socio non è obbligato a concedere una licenza alla Società, ad altri Soci o, su richiesta di un altro Socio, a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato di detto Socio.
b) La Società riceve una quota degli introiti netti derivanti da tutte le licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi diversi dalla ricerca, detta quota è stabilita sulla base del contributo fornito, rispettivamente, dalla Società e dal dipendente distaccato alla realizzazione dell'invenzione.
c) All'atto di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale o del rilascio delle licenze, la Società e i Soci si consultano in caso di dubbio e si astengono dall'intraprendere azioni che potrebbero recare pregiudizio alla Società o ai Soci.
d) La Società è titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società congiuntamente con i dipendenti della Società o congiuntamene con i dipendenti distaccati da altri Soci a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società.
e) Nel caso di invenzioni realizzate da un dipendente distaccato da un Socio congiuntamente con dipendenti distaccati da un altro Socio, sono titolari di dette invenzioni congiunte entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione. A tali invenzioni si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera a).
f) La Società è titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio congiuntamente con il personale della Società o congiuntamente con i dipendenti distaccati da un altro Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società, salvo quanto diversamente stabilito tramite accordo contrattuale.
In caso di invenzioni realizzate dal personale della Società congiuntamente con il personale di un Socio non distaccato presso la Società, sono titolari di dette invenzioni entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione. Tale accordo dovrebbe rispettare le disposizioni di cui al precedente comma 2.
Storico versioni
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