Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 19 dic 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione di quelle di cui all' dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185#art-4

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo