Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 19 dic 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione di quelle di cui all' dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;185#art-4