Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 19 dic 2017
1. Agli oneri derivanti dall', paragrafo 2, dell'Accordo di cui all', valutati in euro 5.012 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;185#art-3