Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal

Art. 8

Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-atg-8-4

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Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo