Art. 8 · Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal

Art. 8

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Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.
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