Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro
Art. 2
In vigore dal 11 nov 2017
La cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni scientifiche, Università ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca delle Parti, sarà realizzata attraverso:
a) programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse;
b) il sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali;
c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti;
d) scambio di ed accesso a documentazione ed informazioni scientifiche-tecnologiche;
e) organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne a carattere scientifico;
f) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica che verrà concordata in seguito dalle Parti.
Oltre alle attività sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella maniera più appropriata, lo scambio nel settore della tecnologia e dell'innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la partecipazione a programmi promossi dalla Commissione Europea.
Storico versioni
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