Art. 2
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro

Art. 2

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In vigore dal 11 nov 2017
La cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni scientifiche, Università ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca delle Parti, sarà realizzata attraverso: a) programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse; b) il sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali; c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti; d) scambio di ed accesso a documentazione ed informazioni scientifiche-tecnologiche; e) organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne a carattere scientifico; f) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica che verrà concordata in seguito dalle Parti. Oltre alle attività sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella maniera più appropriata, lo scambio nel settore della tecnologia e dell'innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la partecipazione a programmi promossi dalla Commissione Europea.
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