Capo II

Art. 9

Cauzione

In vigore dal 19 nov 2017
1. All', comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».
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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161#art-9

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