Capo II
Art. 9
Cauzione
In vigore dal 19 nov 2017
1. All', comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-10-17;161#art-9