Capo II
Art. 8
Rapporti con sequestro e confisca
In vigore dal 19 nov 2017
1. All' del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;
b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-17;161#art-8