Capo II

Art. 8

Rapporti con sequestro e confisca

In vigore dal 19 nov 2017
1. All' del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»; b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo