Art. 17
LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158
In vigore dal 17 nov 2017
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 ottobre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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