Art. 10

LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158

In vigore dal 17 nov 2017
Diffusione della stampa quotidiana 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinchè la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.
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